AMMINISTRATORE UNICO E DELEGATO DI UNA S.R.L.

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L’amministratore unico e delegato di una S.R.L. è colui che ha poteri generali di direzione, gestione, e rappresentanza di una Società.
In pratica è la figura cui spetta il compito di dirigere e organizzare l’attività d’impresa rendendosi responsabile delle proprie azioni sia verso soci che verso terzi.
E’ dunque il rappresentante legale della Società che, esercitando il potere di firma (c.d. firma sociale), agisce per conto o in nome della Società stessa.
Può essere dunque:
- 1. Un dipendente assunto in qualità di amministratore unico che riceve una busta paga e ha diritto ai contributi INPS.
- Un libero professionista che lavora con partita Iva (collaboratore esterno) e si occupa autonomamente della tassazione del suo compenso e dei contributi.
AMMINISTRATORE UNICO E DELEGATO: DEFINIZIONE DI SOCIETA’ S.R.L.
È opportuno, a questo punto, definire una Società S.R.L o a responsabilità limitata.
Per Società S.R.L si intendono quelle i cui soci rispondono limitatamente per il capitale sociale versato.
Sono Società che, appunto, hanno un’Autonomia Patrimoniale Perfetta.
Nel senso che costituiscono un Soggetto Giuridico e dunque anche Economico/Patrimoniale completamente separato dai soci.
Una Società S.R.L. è adatta per le attività di piccole e medie dimensioni.
Cioè, in termini pratici, viene adoperata quando è necessario un investimento iniziale e duraturo nel tempo.
Possiamo citare esempi diversi, quello del negozio di abbigliamento, articoli informatici, elettronica anche per auto.
Una S.R.L. è organizzata in modo che l’investimento iniziale o Capitale Sociale venga ripartito in tutti i soci. Quindi, in questo senso, c’è la suddivisione delle spese.
A parte questo punto assolutamente importante, bisogna disporre di una quota di denaro da versare non di ordinaria amministrazione. E non solo in fase iniziale ma durante tutta la gestione.
AMMINISTRATORE UNICO DELEGATO DI UNA S.R.L.: IL CONTRATTO O ATTO UNILATERALE
La Società S.R.L deve essere costituita per contratto o Atto Unilaterale in forma di Atto Pubblico.
Prende il nome di Atto Costitutivo ed è disciplinato dall’articolo 2328 del codice civile.
Per i debiti che vengono dunque contratti dalla S.R.L risponde soltanto la stessa società con le sue sostanze e con il Capitale Sociale. Senza che eventuali debitori possano rifarsi eventualmente sui soci.
A meno che, come vedremo più avanti non si siano verificati casi di amministrazione fraudolenta.
Le imprese spesso adottano questa forma di Società (S.R.L).
Si differenzia da quella formata da persone fisiche per un tipo di amministrazione che ha una impostazione leggermente più artificiosa e complessa.
Le Società S.R.L sono le forme più frequenti in cui sono svolte le attività economiche in forma di impresa.
Sono Società a fine di lucro che lavorano con l’obiettivo di svolgere attività economica per dividersi gli utili.
REGOLAMENTAZIONE DELLA NOMINA E DEL RUOLO DI AMMINISTRATORE UNICO E DELEGATO DI UNA S.R.L.
La regolamentazione della nomina della figura di amministratore, nel senso più generale del termine, è dettata dalla legge.
Anche se, all’interno dello Statuto e dell’Atto Costitutivo si può destituire il ruolo o la carica di una figura terza esterna alla Proprietà.
Possiamo dire quindi che il ruolo di amministratore di una S.R.L può essere ricoperto da vari soggetti.
- Persona singola.
- Pluralità di soggetti che sarà chiamata in senso più generale consiglio di amministrazione.
Possiamo affermare che da qualunque figura sia rappresentato, l’Organo Amministrativo della S.R.L, svolge un ruolo assolutamente centrale e di primaria importanza per la vita dell’azienda.
- La legge stabilisce quelle che sono le linee guida che deve seguire la figura e che implicano, concettualmente parlando, le funzioni e le attribuzioni dell’amministratore di una S.R.L.
- Lo statuto detta ulteriori compiti alla figura di Amministratore, indipendentemente dal fatto che sia rappresentato da un soggetto singolo o dal consiglio e quindi più individui.
COMPITI E FUNZIONI DELL’AMMINISTRATORE S.R.L.
Possiamo delineare qui di seguito le funzioni dell’amministratore S.R.L. all’interno della compagine aziendale:
- Gestione dell’attività ordinaria e straordinaria della società.
- La rappresentazione dell’azienda nei confronti di terzi.
- Il potere di concludere contratti, firmare atti processuali, firmare ogni tipo di atto che costituisca i suoi effetti.
Oltre a queste abbiamo di competenza esclusiva dell’amministratore:
- La redazione del progetto di bilancio all’esercizio.
- La redazione della relazione alla gestione.
- Intervenire nelle operazioni di scissione e fusione.
- La decisione di imporre un aumento al capitale a pagamento o rispettare i termini nella riduzione del capitale.
- Agire contro inadempienti nell’esecuzione del conferimento.
- Convocare l’assemblea nei casi previsti dalla legge.
- Presentazione al collegio sindacale.
- Evitare di compiere atti pregiudizievoli.
Lo statuto ha il dovere di limitare o estendere le funzioni di cui sopra ad altri soci dell’azienda oltre alla figura di amministratore.
Nel caso in cui esso sia Unico nella S.R.L. ha anche il compito di convocare l’assemblea. E procedere a dare invio alla consulta e fissare gli ordini del giorno.
DOVERI E COMPITI DEI SOCI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA
Possiamo affermare che in merito ad alcune funzioni nell’amministrazione dell’Azienda è importante l’intervento dei soci.
Il loro ruolo o scopo all’interno dell’organizzazione aziendale è quello del Diritto di Controllo. Come si evince dal Comma 2 dell’articolo 2476 del Codice Civile.
Quindi non svolgono un ruolo prettamente amministrativo. A meno che non facciano parte di un consiglio e quindi siano essi stessi amministratori.
Hanno però la prerogativa di essere informati dallo stesso amministratore dello svolgimento della procedura di cui sopra, affari sociali e tutto ciò che è materia.
Questo può avvenire o tramite lo stesso amministratore o a mezzo di professionisti di loro fiducia.
AI SOCI SONO CONSENTITE SOLO DUE OPERAZIONI SUL CONTROLLO DELL’ATTIVITA’ DI AMMINISTRATORE UNICO E DELEGATO DI UNA S.R.L.
- Richiedere informazioni sull’operato in materia di amministrazione societaria.
- Ispezionare in società. In particolare questa attività di controllo si effettua sui libri della società, le scritture i libri contabili, e le ricevute fiscali.
I soci che non fanno parte di un consiglio di amministrazione possono rivedere (ispezione) contratti, documenti importanti in materia di processi civili ed estratti conto.
I soci devono tenere un comportamento adeguato, e corretto.
Inoltre devono garantire segretezza per quanto riguarda gli affari sociali di loro conoscenza. E sulle informazioni che si attengono a ciò e che devono rimanere riservate.
In caso contrario, cioè di divulgazione di informazioni e quindi mancato adempimento dei doveri imposti al socio/i i medesimi possono arrecare un danno alla società.
RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE UNICO E DELEGATO DI UNA S.R.L.
Possiamo dividere le responsabilità dell’amministratore in due categorie principali:
- Responsabilità in sede civile.
- Responsabilità in sede penale.
Le responsabilità in sede civile comprendono tutte quelle situazioni in cui si verifica un danno societario.
In special modo quando si possa constatare a mezzo di documenti o di persone fisiche la mancata diligenza nell’operato dell’amministratore.
Il Danno è classificabile a seconda dell’oggetto stesso leso in materia civile.
E deve essere comprovato dalla stessa legge che regola gli affari sociali. Oltre che dallo Statuto che impone altre norme di cui deve tenere conto lo stesso amministratore.
L’articolo 1176 del Codice Civile sostiene che un amministratore si debba attenere alle norme vigenti in materia di legge.
Cioè quelle che gli conferiscono un incarico che può essere più o meno stabile e continuativo.
E che richiede livelli di diligenza adeguati alla mansione ricoperta.
IL DANNO SOCIETARIO
Quando l’amministratore nell’esercizio del suo ufficio viene meno al rispetto di una o più norme per colpa o dolo incorrerà in un danno societario cui dovrà seguire un risarcimento.
Il danno potrà dividersi in:
- Danno patrimoniale causato dallo stesso a discapito della società che potrà intaccare la figura direttamente di uno socio o di un terzo in termini economici.
- Un danno che sia diretto verso il Creditore Sociale.
In caso l’amministratore compia atti dannosi nei confronti della società è possibile agire nei suoi confronti con lo scopo di ottenere il risarcimento.
Azione di responsabilità che può essere fatta valere sia dalla società che dal curatore, nel caso specifico del fallimento.
Questa azione deriva dall’inadempimento agli obblighi, è di natura contrattuale.
Quindi, se da una parte la società o il curatore devono dimostrare le violazioni agli obblighi, dall’altra l’amministratore deve attestare la sua non imputabilità.
Deve dunque rendere conto di aver non solo osservato, ma anche adempiuto a doveri e obblighi a lui imposti.
REATI IN MATERIA SOCIETARIA
Per quanto riguarda l’aspetto penale il mancato rispetto delle norme darà luogo a un reato in materia societaria. Questo si configura in particolare in:
- Reato di false comunicazioni sociali.
- Reato di false relazioni e comunicazioni della società per dichiarazioni omesse infedeli o fraudolente.
- Il reato di operazioni in pregiudizio ai creditori.
A questi si aggiungeranno delle responsabilità per quanto riguarda i leciti tributari e gli illeciti in materia di Sicurezza sul Lavoro.
Sono punibili sia in ambito penale che amministrativo.
E comportano tutte le responsabilità che sono dovute a Infrazioni del datore di lavoro.
Infatti il datore di lavoro avrebbe l’obbligo di osservanza di alcune norme che vigilano sulla sicurezza del lavoratore. E che comprendono tutti gli strumenti e le misure da adottare quando ci siano le garanzie a tutela dello stesso.
I soci hanno dei diritti che sono meglio descritti nell’articolo 2479. E che regolamentano la partecipazione che possono avere nelle decisioni riguardanti l’organizzazione del lavoro e della società.
Sono messe per iscritto a disposizione di tutti i componenti di quest’ultima.
La regolamentazione della presa di posizione nelle decisioni in società si basa prima di tutto sul principio che ci sia un’approvazione della partecipazione da parte di soci amministratori, detentori di almeno un terzo del capitale. Oppure quando le materie in questione lo consentono.
Le materie o argomenti sono le norme di amministrazione del collegio sindacale, modificazioni dell’atto costitutivo.
E che quest’ultimo riconosce come tali, materie che come già detto richiedono approvazione del bilancio da parte dei soci.
Vogliamo puntualizzare che una società, come già detto, può essere costituita da un unico amministratore oppure da un unico socio.
Nel secondo caso le attribuzioni dell’amministratore e quelle del socio vengono comprese come unica figura professionale.
REVOCA DELL’AMMINISTRATORE S.R.L.
Gli amministratori unici o il consiglio di amministrazione termineranno il loro incarico per vari motivi.
La revoca va interpretata in questi modi:
- Revoca da parte dei soci di maggioranza.
Può avvenire in qualsiasi momento ma, se la revoca non ha giusta causa va un risarcimento all’amministratore a tempo determinato.
Se invece l’amministratore è a tempo indeterminato, a lui non è dovuto nulla se non un ampio preavviso.
- Scadenza dei termini imposti dallo statuto per decisione dell’amministratore quando egli stesso scelga di rinunciare all’incarico consegnano le dimissioni.
- Revoca a seguito di una violazione delle norme.
- Per decadenza quando in termini di legge l’amministratore ha esaurito il tempo a sua disposizione per esercitare l’incarico.
- In caso di morte dell’amministratore.
Nell’atto costitutivo si può comunque disciplinare la materia, compreso il limite del potere di revoca.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO: COMPITI
L’amministratore delegato è una figura presente in tutto il mondo che ha una grande responsabilità.
Può essere anche chiamato con altri nomi.
Il termine più diffuso è in lingua inglese ed è lo Chief Executive Officer (Ceo), mentre in Francia ha il significato di Direttore Generale.
Possiamo comunque designarlo come il direttore dell’azienda che dirige la stessa e il Consiglio di Amministrazione.
Il suo ruolo si evidenzia soprattutto nella Società per Azioni o Spa.
Può svolgere lo stesso ruolo che ha in azienda Spa in un’altra nella quale ha il compito di valutare alcuni aspetti o problemi che li vengono delegati.
In alcuni Stati come la Germania è a capo del Consiglio di Gestione.
Mentre, in Italia, lo chiamiamo semplicemente Manager o anche capo del Consiglio di Amministrazione e il suo ruolo è di gestire dell’azienda.
Questo incarico può essere affidato a un’unica persona.
Oppure ci possono essere diversi soggetti ognuno dei quali viene delegato per occuparsi di alcuni problemi particolari che non vengono gestiti da altre figure.
Il ruolo dell’amministratore delegato è regolamentato dall’articolo 2381 del Codice Civile.
Qui sono esposti diversi punti tra cui le Deleghe dei Compiti dell’amministratore delegato disposte da un comitato esecutivo.
E i limiti con esercizio delle medesime regole nei quali è trattata anche la figura dell’amministratore delegato con i suoi compiti e obblighi.
RUOLO E FUNZIONI DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO
Il ruolo dell’amministratore delegato si concretizza nell’organizzazione dell’azienda stessa.
Oltre che nella gestione dell’amministrazione o gestione e pianificazione della contabilità, analisi dei piani strategici, progetti di fusione e scissione con altre società.
I Ceo adottano varie metodologie per arrivare alla gestione di una azienda.
E intervengono per delegare altri soci per dei particolari settori dando loro dei compiti.
È molto importante a questo punto dire che i vari delegati lavorano creando essi stessi dei piani strategici di azioni nei vari compartimenti che l’amministratore delegato analizzerà.
Egli sarà quindi sempre informato sull’operato dei vari componenti dell’azienda e sull’andamento del rendimento operativo.
L’amministratore non è un dipendente dell’Azienda ma risponde solo ai soci e agli azionisti.
Quindi deve conoscere tutte le regole del diritto societario, gli adempimenti fiscali, avvalendosi di consulenti e quelli relativi alla gestione dell’azienda stessa.
Un’eventuale crisi del settore che costringa a chiudere ma che non dipenda dalle sue azioni non consentirà ai soci di agire contro l’amministratore.
COMPORTAMENTI SCORRETTI
L’amministratore non deve assumere dei comportamenti scorretti nei confronti dei soci in particolare non deve:
- Svolgere attività concorrente.
- Compiere operazioni singolarmente le quali vadano a suo vantaggio senza l’approvazione del consiglio.
- Sfruttare informazione o dati che possano apportare a terzi un proprio vantaggio quindi riconoscendovi un introito.
- Emettere azioni in misura sproporzionata al proprio capitale sociale.
- Acquistare azioni della società amministrata senza osservanza della legge o sottoscrivendole con violazione della stessa.
- Concedere prestiti o garanzie che consentano l’acquisto di azioni nella propria società aiutando in questo modo l’acquirente.
- Rappresentare i soci in assemblea e sfruttare in qualche modo le occasioni per ottenere dei consensi che portino ad avere una maggioranza in assemblea.
- Elargire denaro non opportunamente guadagnato o comunque non approvato dal bilancio.
COMPORTAMENTO DEL NUOVO AMMINISTRATORE NEI CONFRONTI DI UNA POSIZIONE DEBITORIA
Un nuovo amministratore spesso assume la gestione di un’azienda.
E, talvolta, si trova a dover fare i conti, nel vero senso della parola, con una situazione debitoria lasciata in “eredità” dal precedente amministratore.
In altre parole si può trovare di fronte a una cattiva gestione del precedente amministratore di cui è il successore e viene chiamato a rispondere anche per il passato.
Infatti, è molto rischioso, in alcuni situazioni particolari, assumere la carica di amministratore.
Ci si può trovare di fronte, infatti, a situazioni ingestibili o di difficile risanazione che possono “diciamo così” spegnere l’entusiasmo iniziale della nuova carica.
Oltre a interrompere i buoni propositi in cui si trova a gestire l’amministratore.
Il nuovo manager si può trovare di fronte a situazioni debitorie e può dover rispondere anche di reati commessi in passato da altri.
La situazione debitoria si può avere, per esempio, quando un’azienda viene ceduta e l’acquirente si trova ad avere dei debiti che vengono definiti obbligatori a mezzo dei libri contabili.
I debiti, secondo la legge, possono derivare dalla cessione di un’azienda commerciale e non commerciale. E vengono distinti in debiti fiscali e debiti derivanti dal lavoro.
Il nuovo proprietario, talvolta, si trova ad affrontare una situazione debitoria derivante da una precedente gestione.
E dovrà essere rimborsato a meno che le parti (cedente e cessionario) non siano in disaccordo su questo punto.
PER UN ATTIMO LASCIAMO DA PARTE L’AZIENDA NON COMMERCIALE
A questo proposito occorre dire che il piccolo imprenditore, l’impresa agricola e l’impresa semplice non hanno l’obbligo di tenere le scritture contabili.
E pertanto, in caso di cessione dell’azienda, sono responsabili dei debiti aziendali siti anteriormente al trasferimento.

Ciao, sono Daniel de Mari, imprenditore ed investitore immobiliare.
Fondo un’azienda, la rendo autonoma, fondo la prossima.
Ho creato questo blog per parlare della mia grande passione (ed ossessione): fare impresa.