CALCOLO RITENUTA D’ACCONTO: LA GUIDA

Apri l'indice dei contenuti
Se hai cercato calcolo ritenuta d’acconto o parole chiave simili, probabilmente ti stai ponendo una domanda: come calcolare la ritenuta d’acconto?
Sei nel posto giusto!
Ecco la guida completa.
La Ritenuta d’Acconto è una trattenuta Irpef o Ires che viene applicata alle somme che il fornitore percepisce dal cliente o datore di lavoro.
Possiamo elencarne diverse tipologie tra cui:
1) Ritenuta a Titolo di Acconto che prevede una trattenuta del 20% da parte di chi riceve la prestazione e la Ritenuta a Titolo di Imposta.
2) Ritenuta a Titolo di Imposta che prevede un versamento pari al 20% del totale.
Possiamo fare un’altra distinzione poi che ci permette di differenziare i diversi tipi di Ritenuta d’Acconto in base alla prestazione su:
– Redditi di lavoro autonomo ai fini Irpef.
– Prestazioni occasionali.
– Fatture tra titolari di Partita Iva.
CALCOLO RITENUTA D’ACCONTO: LE PERCENTUALI
Ogni qualvolta è richiesta una prestazione professionale a favore di persone fisiche, titolari di Partita Iva o giuridiche verrà emessa una fattura con Ritenuta d’Acconto. Cioè con la trattenuta pari al 20%.
Questa fattura potrà essere rilasciata da professionisti, commercialisti, notai ecc.
La Ritenuta d’Acconto è, in altre parole, una trattenuta fatta su base imponibile effettuata dal cliente stesso che riceve la prestazione.
È obbligatorio per il professionista che emette la fattura inserire in quest’ultima la Ritenuta d’Acconto.
Il cliente, a questo punto, dovrà versare una somma pari al 20% del totale. Cifra che rappresenta il compenso dovuto per la prestazione all’Erario. Si compila il modello f24 indicando il Codice Tributo per la Ritenuta d’Acconto.
Il committente è chiamato a trattenere l’importo della Ritenuta d’Acconto per versarlo all’Amministrazione Finanziaria mediante il modello di cui sopra.
Questo meccanismo detto “Sostituzione d’Imposta” si può applicare se il Committente rientra tra i soggetti indicati dal comma 1 dell’Articolo 23 del DPR N 600/73.
COME CALCOLARE LA RITENUTA D’ACCONTO: SOSTITUTI D’IMPOSTA
Questi soggetti sono definiti con il termine di “Sostituti d’Imposta”.
In questo caso come si calcola la Ritenuta d’Acconto? Sul Reddito spettante al percipiente come controprestazione del servizio reso.
Attraverso il meccanismo della Sostituzione d’Imposta l’Amministrazione Finanziaria riesce a spostare l’obbligo di versamento di un onere tributario:
– dove un soggetto debba effettuare la prestazione professionale.
– Verso un soggetto terzo.
In questo modo si rende meno probabile una frode nei confronti dell’Erario.
Il professionista, emettendo la fattura, dovrà indicare la Ritenuta d’Acconto distinguendo:
– una Ritenuta al 20% a titolo di Acconto dell’Imposta sul Reddito delle persone fisiche con l’obbligo di Rivalsa.
– Una somma pari al 30% nel caso di soggetti non residenti per i quali la Ritenuta non è a titolo di Acconto dell’Imposta bensì a Titolo Definitivo.
A questo punto è necessario evidenziare che il cliente, cioè colui che richiede e paga la Prestazione Professionale, deve corrispondere la somma dovuta al professionista.
E, in aggiunta il 20% all’Erario come Ritenuta d’Acconto utilizzando, come già detto, il modello f24 Agenzia delle Entrate.
Nel suddetto modello è necessario inserire il codice 1040 entro il giorno 16 del mese successivo al giorno di pagamento della somma dovuta.
Il professionista che riceve il compenso deve avere dal cliente una certificazione dell’ammontare complessivo delle somme che sono state pagate. Oltre all’ammontare delle ritenute, delle detrazioni e dei contributi previdenziali più altri dati non obbligatori e contabilizzare il tutto.
CALCOLO RITENUTA D’ACCONTO: L’OBBLIGO E IL CAMPO DI APPLICAZIONE
L’obbligo di Ritenuta d’Acconto vige ogni qualvolta si richiede una prestazione di lavoro autonoma a un professionista.
I soggetti, Sostituti d’Imposta per cui vige quest’obbligo rientrano nelle seguenti categorie:
– Persone fisiche che esercitano Attività d’Impresa o Arti o Professione.
– Società di Capitali residenti nel territorio dello Stato.
– Enti pubblici o privati diversi dalle Società.
– Associazioni non riconosciute.
– Società di persone e gli Enti equiparati.
– Imprese agricole.
– Condomini.
– Curatori Fallimentari.
– Società ed Enti non residenti in Italia.
– Pubblica Amministrazione.
– Trust.
– Gruppi Europei di interesse Economico.
LAVORO AUTONOMO E PRESTAZIONI OCCASIONALI
La Fattura con Ritenuta d’Acconto si applica sui compensi ricevuti di lavoro autonomo sia per prestazioni occasionali. E per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, sugli utili derivanti da Contratti di Assunzione, sugli utili spettanti ai promotori e ai fondatori Spa o Srl.
Si applica inoltre sugli utili derivanti dalla vendita di Diritti d’Autore da parte dello stesso Autore. E sui Diritti per Opere d’Ingegno ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.
Su un compenso di importo inferiore a 25,82 euro non va invece applicata la Ritenuta d’Acconto. A patto però che non rappresenti un acconto sull’Importo Totale e che non abbia esclusivamente l’esercizio di Attività Commerciali.
Nell’ambito del lavoro autonomo professionale possiamo affermare che si differenzia dall’Attività d’Impresa per vari aspetti di carattere fiscale e previdenziale.
Il “Sostituto d’Imposta” versa la somma quantificabile come Ritenuta perchè il lavoro autonomo è soggetto a reddito.
È importante considerare la modalità con la quale si ha l’emissione della Fattura e come si effettua il calcolo. Ci sono infatti delle variazioni a seconda della tipologia di lavoro svolto e quindi anche in base al professionista che effettua la prestazione.
Possiamo affermare che esistono due grandi categorie di professionisti sotto l’aspetto previdenziale:
– Soggetti privi di una specifica Cassa di Assistenza e Previdenza di Categoria.
– Soggetti provvisti di una Cassa di Assistenza e Previdenza di Categoria che versano i contributi ogni anno.
Stimata l’appartenenza a una delle due categorie, i Professionisti applicano una maggiorazione del 4% dell’Imponibile che si differenzia a seconda che si appartenga all’una o all’altra classe.
PROFESSIONISTI PRIVI DI CASSA DI PREVIDENZA: CALCOLO RITENUTA D’ACCONTO IN FATTURA
I lavoratori autonomi che svolgono un’attività e che non si appoggiano a una Cassa Previdenziale e che, quindi, non ne usufruiscono, devono iscriversi alla Gestione Separata dell’Inps.
Ai sensi dell’ART.4 COMMA 3 del D.L. 295/96 i Professionisti in questione facoltativamente possono decidere se applicare una maggiorazione del 4% sui corrispettivi lordi.
Una rivalsa che sotto l’aspetto fiscale si differenzia così:
– deve essere assoggettata ad Iva.
– In quanto maggiorazione dei corrispettivi è imponibile anche ai fini Irpef e pertanto assoggettata a Ritenuta d’Acconto del 20%.
Infine dovranno essere prese in considerazione anche le spese anticipate dal professionista che vengono riaddebitate in fattura al committente.
Una volta quantificata la base imponibile, si può applicare sulla Ritenuta d’Acconto e così pure la corretta aliquota.
CALCOLO RITENUTA D’ACCONTO: LE ALIQUOTE
Abbiamo già opportunamente spiegato che l’applicazione di una Ritenuta d’Acconto sui compensi erogati, per quanto riguarda il lavoro autonomo, ammonta al 20% del totale e per i non residenti al 30% sul 100%.
Deve essere effettuata una Ritenuta d’Acconto Irpef del 20% nel caso di Reddito assimilato con l’aliquota. Questo secondo lo scaglione sui Redditi corrisposti per prestazione di lavoro autonomo riguardanti l’utilizzo economico delle opere d’ingegno.
Per quanto riguarda i compensi degli sportivi dilettanti, se gli stipendi superano la soglia di 20.058,00 euro deve essere operato un titolo d’imposta ai fini Irpef, con aliquota del 23% maggiorata di addizionale regionale e comunale.
PROFESSIONISTI ISCRITTI A UNA CASSA DI PREVIDENZA
I professionisti iscritti ad un Albo Professionale (per esempio Dottori Commercialisti, Avvocati, Notai, Ingegneri,) hanno una Cassa di Assistenza e di Previdenza alla quale iscriversi e versare i contributi.
Una parte di questi contributi sono detti “Contributi Integrativi” e vengono addebitati in Fattura al cliente, esercitando il professionista il diritto di Rivalsa.
Genericamente è pari al 4% del compenso, ma bisogna sempre verificare a seconda della Cassa di Previdenza di appartenenza.
Il “Contributo Integrativo” deve essere assoggettato ad Iva e, non avendo la natura di corrispettivo e non costituendo Base Imponibile, non viene considerato nel calcolo della Ritenuta d’Acconto al 20% e così pure non è soggetto a Irpef.
CALCOLO RITENUTA D’ACCONTO E CERTIFICAZIONE
Ogni qualvolta un professionista svolge il suo lavoro, cioè eroga una prestazione, gli viene rilasciata una certificazione delle Ritenute d’Acconto. E potrà inserirla nella Dichiarazione dei Redditi Ritenuta d’Acconto.
Tale certificazione deve essere approvata da una Commissione per il lavoro entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello a cui viene sottoscritta.
Nella certificazione sono inclusi alcuni dati, e cioè l’importo complessivo delle somme pagate, l’importo totale delle Ritenute, delle Detrazioni d’Imposta, per Contributi Previdenziali e Assistenziali, altri dati non obbligatori come ad esempio l’Iva.
Il cliente, a questo punto, deve effettuare una nuova Certificazione Unica.
In questo caso, i soggetti che commissionano un lavoro, assumono il ruolo di “datori di lavoro” e sono tenuti a presentare la certificazione sia al professionista che all’Agenzia delle Entrate.
COME CALCOLARE LA RITENUTA D’ACCONTO
La fattura con Ritenuta d’Acconto al 20% si basa sul calcolo della base imponibile e sul 4% Inps.
Le rivalse vanno considerate attentamente, nel senso che bisogna considerare quelle Inps differenziate da quelle di una Cassa Professionale.
Le prime, come abbiamo già spiegato, sono imponibli ai fin Irpef e quindi rilevanti per il calcolo della Ritenuta d’Acconto.
Il loro ammontare è pari al 4% e il loro inserimento in Fattura è facoltativo.
Le Rivalse delle Casse Professionali, di importo variabile a seconda dell’ente di riferimento, sono invece irrilevanti ai fini Irpef. E, di conseguenza, non vanno prese in considerazione quando si tratta di calcolare la Ritenuta d’Acconto.
Per questa Ritenuta d’Acconto è importante esclusivamente il compenso concordato con il cliente.
CALCOLO RITENUTA D’ACCONTO DALL’IMPORTO LORDO
Avendo a disposizione l’importo lordo si può calcolare la Ritenuta moltiplcando questo per 0,2 essendo la percentuale imputabile a Ritenuta pari al 20%.
C’è anche un’altra modalità cioè moltiplicando l’Importo lordo per 0,8.
Si ottiene in tal modo il valore netto della prestazione al quale aggiungere il suo 20% a titolo di Ritenuta.
Si può ottenere anche calcolando l’Importo netto per 0,25 o, in alternativa, sottraendo il netto dal lordo.
COME CALCOLARE LA RITENUTA D’ACCONTO DALL’IMPORTO NETTO
Abbiamo accennato sopra alle operazioni per calcolare la Ritenuta dall’importo netto e cioè moltiplicando quest’ultimo per 0,25. Il risultato che ne abbiamo è pari all’ammontare della Ritenuta.
In alternativa si può dividere il netto per 0,8 ottenendo quindi la Ritenuta d’Acconto.
VERSAMENTO DELLA RITENUTA D’ACCONTO 20%: PAGAMENTO F24
La f24 (Ritenuta Acconto Reddito Lavoro Autonomo) si versa all’Erario dal cliente che paga il compenso al Professionista, utilizzando il modello f24 in via telematica e apponendovi il Codice Tributo 1040.
CALCOLO RITENUTA D’ACCONTO: FATTURA PER AGENTI ISCRITTI ALL’ENASARCO
Gli Agenti di Commercio non sono considerati professionisti ma, piuttosto, imprenditori.
È utile però vedere come si applica a Ritenuta d’Acconto nella loro fattura.
Gli Agenti di Commercio hanno come Cassa Previdenziale l’Enasarco, che differisce profondamente da quelle viste sino ad ora.
Nella Fattura di un Agente di Commercio, la provvigione maturata è direttamente l’imponibile Iva, in assenza di altri oneri aggiuntivi.
La Ritenuta Enas è pari al 50% del contributo previsto.
L’Aliquota per il 2019 è, complessivamente, del 16,50%.
Il 50% dell’Aliquota è quindi pari all’8,23%.
Infine possiamo stimare che la Ritenuta d’Acconto sarà pari al 23% del 50%.
FATTURA PER PROFESSIONISTA IN REGIME FORFETTARIO
I Contribuenti che aderiscono al Regime Forfetario di cui all’Articolo 1 Commi da 34 a 89 della Legge n 190/214 e Articolo 1 Commi da 111 a 113 della Legge n 208/2015 possono usufruire di alcuni vantaggi fiscali.
Questi vantaggi possono essere l’esonero dagli obblighi Iva e la Rinuncia all’applicazione della Ritenuta d’Acconto.
Importante è la compilazione del modello f24.
Come già abbiamo menzionato in precedenza il codice Tributo che deve essere apposto è 1040 se le Ritenute riguardano lavoratori autonomi relativamente a compensi per l’esercizio di Arti o Professioni anche in forma non abituale.
Viene invece utilizzato il Codice Tributo “1038” per Ritenute su rapporti di Commissione o di Agenzia, Mediazione o Rappresentanza.
Nel riquadro del modulo f24 dove appare la dicitura “Rateazione/Regione/Prov./mese dovranno essere apposti i dati corrispondenti.
COME CALCOLARE LA RITENUTA D’ACCONTO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE
La Ritenuta d’Acconto per prestazione occasionale è uno strumento di pagamento molto diffuso, utilizzato, come si intuisce, per pagare il lavoro occasionale.
Sono molti i giovani, per esempio, che, non avendo occupazione fissa, si trovano a dover svolgere piccole mansioni per un breve periodo. E, perciò, sono retribuiti tramite questo metodo di pagamento.
La Ritenuta d’Acconto sulle prestazioni occasionali è un sistema di pagamento che consente una retribuzione anche per i soggetti che non hanno partita Iva.
Le prestazioni occasionali, per definizione, non devono superare un certo numero di giorni all’anno. E la loro retribuzione non deve superare la soglia di 5000 euro/anno.
Vengono appunto pagate con la formula della Ritenuta d’Acconto.
In genere il committente non è molto propenso ad assumere collaboratori per una prestazione occasionale.
Questo perchè deve eseguire le stesse procedure messe in atto per la stessa tipologia di lavoratore con partita Iva, e poi deve anche anticipare la Ritenuta d’Acconto tramite f24.
Il collaboratore che non ha un’occupazione fissa è solo in parte interessato alla prestazione occasionale.
Infatti, quando si trova a svolgere qualunque mansione per un tempo ridotto, se non supera i 5000 euro/anno, non deve pagare i contributi Inps. Ma, nel contempo, non ha accesso agli ammortizzatori sociali in caso di perdita involontaria del lavoro.
QUANDO CONVIENE LA PRESTAZIONE OCCASIONALE?
Le conclusioni che possiamo trarre sono che la prestazione occasionale conviene solo qualora la collaborazione tra datore di lavoro sia di durata breve. E che quest’ultimo non preveda di collaborare ulteriormente con il committente per un periodo più lungo né con altri nello stesso settore.
La prestazione occasionale con Ritenuta d’Acconto è utile perchè consente al committente di pagare un lavoratore come un professionista pur non avendo partita Iva.
Il tutto è regolamentato da Leggi che tutelano entrambe le parti cioè che indicano modalità e tempi di durata della collaborazione.
Il lavoratore e il committente, appunto, devono avere un rapporto di collaborazione ma solo occasionale. E non si deve instaurare tra le parti un rapporto di subordinazione pena sanzioni per il secondo, che si troverebbe costretto a riconoscere al lavoratore un contratto a tempo indeterminato.
All’atto del pagamento, il collaboratore consegnerà al committente le ricevute della prestazione occasionale con la Ritenuta d’Acconto più l’Imposta di Bollo nel caso in cui l’importo supera i 177,47 euro.
Il committente provvederà a saldare il compenso al collaboratore il quale viene anche in possesso della ricevuta con Ritenuta d’Acconto. A meno che non sia egli stesso a fornirla in sede d’incontro.
RICEVUTA DI PRESTAZIONE OCCASIONALE CON RITENUTA D’ACCONTO
Esaminando la ricevuta con Ritenuta d’Acconto possiamo dire che deve contenere tutti i dati necessari e obbligatori previsti e cioè:
- data e numero della Ricevuta.
- Riferimenti anagrafici del collaboratore e codice fiscale.
- Dati del committente: codice fiscale e partita Iva.
- Descrizione dell’attività prestata dal collaboratore.
- Importo del compenso lordo pagato
- Ritenuta d’Acconto applicata, solitamente il 20%
- Importo netto (dall’importo lordo si sottrae la cifra pari alla Ritenuta d’Acconto)
- Importa di bollo su ricevute sopra ai 177,47 euro
Il committente, ricevuto il documento, deve procedere alla retribuzione del Collaboratore.
È meglio se il pagamento avviene con uno strumento tracciabile.
Egli deve anche procedere al pagamento della quota della Ritenuta d’Acconto, sempre per mano del collaboratore.
Quest’ultimo importo dovrà essere versato all’Erario nei termini previsti dalla Legge, argomento di cui abbiamo già parlato.
Il collaboratore deve, altresì, dichiarare con la Denuncia dei Redditi tutti i compensi ricevuti sempre tramite la presentazione della Ritenuta d’Acconto.
Lo Stato poi, considerato il Reddito del Collaboratore, dovrà restituire in parte o l’intera percentuale pagata in caso di rimborso di Imposta o conguaglio, nel caso le tasse rappresentino il 20% già versato.
RAVVEDIMENTO OPEROSO DELLA RITENUTA D’ACCONTO
Le sanzioni relative alle violazioni commesse dai Sostituti d’Imposta possono essere oggetto di ravvedimento.
È stato stabilito che la riduzione delle sanzioni decresce con l’aumentare del tempo in cui interviene il ravvedimento.
Intervenendo in tempo, si possono dunque annullare le violazioni e correggere le infedeltà dichiarative, presentando un nuovo modello f24.
Per quanto riguarda il modello f24 qualora si voglia correggere la violazione si deve utilizzare il Codice “8929”.
Nei particolari: se le Ritenute di un anno non vengono versate entro il termine fissato per l’invio del 770 nell’anno successivo e superano i 150mila euro, scatta il reato di omesso versamento punito severamente dal nostro ordinamento.
Le sanzioni applicabili variano in funzione del ritardo. Se, ad esempio, il ravvedimento operoso avviene entro i 14 giorni successivi rispetto alla scadenza da rispettare, le sanzioni sono pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (fino al 31 dicembre 2015 erano pari allo 0,2% per ciascun giorno).
Se il ravvedimento operoso avviene entro i 30 giorni successivi rispetto alla scadenza da rispettare, le sanzioni sono pari al 1,5% ( fino al 31 dicembre 2015 erano pari al 3% per ciascun giorno).
Nel caso in cui il ravvedimento operoso avviene entro i 90 giorni successivi alla scadenza da rispettare, le sanzioni sono pari a un nono del minimo ( il minimo è di 258 euro).
Se il ravvedimento operoso avviene entro il termine da rispettare per la presentazione della dichiarazione dell’anno in corso, le sanzioni sono pari a un ottavo del minimo.
Nel caso avvenga entro il termine da rispettare per la presentazione della dichiarazione dell’anno seguente, le sanzioni sono pari a un settimo del minimo.
Per quanto concerne la somma complessiva da pagare, deve includere l’importo della Ritenuta e le sanzioni.

Ciao, sono Daniel de Mari, imprenditore ed investitore immobiliare.
Fondo un’azienda, la rendo autonoma, fondo la prossima.
Ho creato questo blog per parlare della mia grande passione (ed ossessione): fare impresa.